Nick: `ReVaN` Oggetto: mio parere Data: 20/2/2006 21.20.23 Visite: 29
Io credo che vadano separati due elementi di valutazione, anche al fine di sgombrare il campo da alcune mistificazioni propagandistiche di cui si è fatta portatrice la CDL. Da un lato la vaulutazione circa la (ir)ragionevolezza del principio in sè, dall'altro le sue ricadute pratiche, che erano l'altro cavallo di battaglia meramente propagandistico degli sbandieratori di questa legge. Sotto il primo profilo ci sarebbe da parlare per ore. Senza entrare nel merito della pena di morte citata da Peppe (incostituzionale nel quadro di un ordinamento che si fonda sul principio rieducativo e non solo preventivo della pena), per la quale confermo la sua APPURATA inutilità in termini di maggiore deterrenza (ma ripeto il discorso è lungo e non strettamente attinente con la legge sulla legittima difesa), c'è da dire che la legge PREESISTENTE si fondava su un concetto di proporzionalità che non atteneva (come millantato dalla CDL) agli strumenti utilizzati (coltello piuttosto che pistola, per intenderci), ma al rapporto tra beni offesi o al più del grado di offesa a quei beni; in pratica, un conto è il bene VITA, sebbene dell'aggressore, un conto il bene PATRIMONIO dell'aggredito, che al massimo giustifica una reazione lesiva della prima nella misura in cui il grado di offesa a quel patrimonio lo giustifichi (insomma, non sarà certo una pianta a giustificare una pistolettata in una gamba, ad esempio). La legge attuale non solo mortifica ogni valutazione di proporzionalità ma addirittura fonda la reazione sul semplice TIMORE, sulla CONVINZIONE che sia in atto un'aggressione. Cosa per me assurda. Ma fin qui siamo sul piano delle valutazioni soggettive e di valore, quelle cioè sulla giustizia o meno del principio introdotto rispetto al precedente. Ciò che invece è oggettivo, è che non è assolutamente vero che la legge in questione impedisce quel "calvario giudiziario" dell'aggredito che reagisce, e che la CDL ha sbandierato fino all'altro ieri. La legge tutt'ora limita la legittima difesa prevedendo che non vi debbano essere segnali di desistenza da parte dell'aggressore. Quindi è chiaro ed evidente che Tizio che spara a Caio che gli voleva rubare un quadro non può farlo impunemente se Caio aveva desistito dal suo intento, e ciò rende necessario come prima che vi sia un accertamento, cioè un'indagine, cioè un inevitabile successivo processo... quindi il problema era semmai quello di velocizzare i tempi di questo, essi sì inaccettabili e tutt'ora invariati, non certamente quello di allargare a dismisura l'area delle reazioni consentite. Questo per me è far west giuridico quanto meno, e lo dico con cognizione di causa e non per partigianeria politica. Una legge simile la troverei tanto più aberrante se fosse stata emanata da un governo a me più vicino... |