"L’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da
parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con
liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei
singoli candidati o dei partiti i dei gruppi politici a cui essi appartengono, è
effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati da ogni Comune.
(…)
Tra gli stampati, giornali murali od altri manifesti e previsti dai precedenti commi
si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o
assemblee a scopo elettorale. (…)I divieti di cui al presente articolo non si
applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in
luogo pubblico, regolarmente autorizzate " (art. 1 legge 4 aprile 1956, n.212)