Nick: `ReVaN` Oggetto: cmq Data: 7/10/2006 23.37.51 Visite: 69
Codice della strada Art. 209. Prescrizione. La prescrizione del diritto a riscuoterele somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice e' regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L. n. 689/1981: Art. 28 Prescrizione Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.  |