Nick: MoreFerarum Oggetto: nota Data: 9/1/2007 14.26.11 Visite: 28
Il mancato pagamento di quanto dovuto e riportato nel preavviso di Fermo Amministrativo produce, per legge, l’iscrizione del Fermo nei Pubblici Registri con i seguenti effetti: • il veicolo sottoposto a fermo non può circolare; • il veicolo sottoposto a Fermo e trovato a circolare è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (art. 214 del D.Lgs 285/92), il cui importo varia da un minimo di 656,25 Euro ad un massimo di 2.628,15 Euro, oltre al sequestro immediato ed al successivo deposito in apposito luogo di custodia; • il provvedimento di Fermo comporta l’inopponibilità al Concessionario di successivi atti dispositivi del bene; ciò significa che, se non è pagato il debito che ha dato origine alla procedura, il Concessionario può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta, anche se nel frattempo l’auto è passata in proprietà ad un terzo a seguito di vendita; • le Compagnie di Assicurazione, in caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo, a norma delle condizioni contrattuali, possono far valere il diritto di rivalsa sull’Assicurato. Il preavviso di Fermo e l’iscrizione del Fermo al P.R.A. comportano l’addebito a carico del Contribuente delle spese di procedura così come stabilite dalla vigente normativa.
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