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Nick: Nieth
Oggetto: punto informatico
Data: 21/1/2007 23.6.50
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Commentare le sentenze dalla Cassazione, dando a esse un'importanza del tutto sproporzionata, è da sempre un vezzo dei giornalisti italiani. Poche testate si astengono dallo spulciare le sentenze di ultimo grado, decontestualizzarle dagli accadimenti cui sono riferite, e dare loro valore di legge, sulla falsariga di quanto avviene in ordinamenti giuridici diversi dal nostro.


Abbiamo assistito a perle del tipo "violentare una donna che indossa i jeans stretti non è reato", con relativo strascico di interviste indignate a soloni della giurisprudenza, che ogni volta fingevano di ignorare la specificità della sentenza, estrapolando a fatica alcuni principi generali, puntualmente smentiti al verdetto successivo.


Grande interesse ha suscitato anche il pronunciamento del 9 gennaio, a opera della terza sezione penale della corte di Cassazione, che ha annullato la condanna a tre mesi e 10 giorni di reclusione inflitta dalla corte d'Appello di Torino a due giovani, rei di condivisione file su piattaforme peer to peer, ai sensi degli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d'autore (n. 633/41).


Sull'argomento peer to peer, le sentenze che si sono susseguite hanno quasi sempre dato ragione alla difesa, almeno fino all'emanazione del cosiddetto decreto Urbani, nel 2004, poi convertito in legge. Per questo il dispositivo non rappresenta una novità.


"I giudici di Torino", dicono i colleghi della Cassazione, "hanno erroneamente attribuito all'imputato un'attività di duplicazione dei programmi e di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, poiché la duplicazione in effetti avveniva a opera dei soggetti che si collegavano con il sito Ftp e da esso, in piena autonomia, prelevavano i file e nello stesso ne scaricavano altri. Doveva essere esclusa l'esistenza del fine di lucro da parte degli imputati in potendosi ravvisare una mera attività di scambio".


Tradotto dal legalese: il nodo della questione è sempre lo stesso, la finalità di lucro. I giudici più zelanti sono portati a considerare tale anche "il mancato pagamento di un Cd", e quindi è automatico che chi scarica commette reato. I magistrati dotati di più buonsenso, invece, lo ravvisano solo in caso di cessione onerosa del contenuto duplicato. In questo caso la messa a disposizione dei file in un sito Ftp non configura alcun lucro, poiché le attività sono state effettuate gratuitamente.


La Siae mastica amaro: "La sentenza lascia perplessi", dice il presidente Assumma, "perché si pone in contrasto con principi di diritto ormai acclarati dalla costante giurisprudenza". Tradotto, significa: "Non capisco come mai in Italia le major non riescano a far valere il loro peso come altrove".


La sentenza, comunque, si riferisce a un caso antecedente l'attuale normativa, quella che porta il nome dell'ex ministro Giuliano Urbani, che invece stabilisce la punibilità per lo scambio di file illegali, comunque esso avvenga.


ue' gianlù dimmi la verità, ma in quella foto..


il mio blog:

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LEGGETE BENE   21/1/2007 18.16.12 (143 visite)   Nieth
   re:LEGGETE BENE   21/1/2007 19.45.23 (21 visite)   Dr.1up
   punto informatico   21/1/2007 23.6.50 (28 visite)   Nieth (ultimo)
    scaricare non è reato   21/1/2007 21.25.22 (31 visite)   Dancer81
      re:scaricare non è reato   21/1/2007 21.26.0 (17 visite)   neverm|nd
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