Nick: Zanardi Oggetto: re:Avvocati a me.. Data: 9/4/2008 21.57.9 Visite: 60
E se un malato se sent male (nei reparti) e non c'è nessuno che lo stia assistendo? Ecco a cosa serve la videosorveglianza. "Tale compito di assistenza si specifica, nei reparti in questione, in un'attenzione continua ai ricoverati in rianimazione e in un doveroso controllo di sicurezza all'interno del pronto soccorso e nei vari reparti. Si tratta di operazioni che condotte da sempre con modalità tradizionali (controllo degli accessi, vigilanza dei locali, ecc.) verranno ora svolte con l'ausilio del sistema di videosorveglianza. Ricorrono, pertanto, i citati requisiti previsti dal combinato disposto degli art. 22, comma 3 e 41, comma 5 che legittimano ad installare le telecamere in questione ed a trattare i relativi dati sensibili. 4) Peraltro l'installazione del sistema di videosorveglianza richiede che siano comunque osservate alcune prescrizioni specifiche poste dalla legge n. 675/1996 . Pertanto, prima di attivare le nuove apparecchiature di ripresa, la direzione dell'Azienda Ospedaliera dovrà opportunamente regolamentare i seguenti profili: a) determinare con precisione la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa in aderenza alle finalità che hanno suggerito l'installazione del sistema di videosorveglianza, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 9 della legge n. 675/1996 , specie in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti; b) definire con precisione i soggetti legittimati a trattare i dati personali in oggetto, individuando, eventualmente, un soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 8 della legge, del sistema di videosorveglianza, nonché gli incaricati del trattamento (personale infermieristico, addetti alla vigilanza ecc.); c) stabilire idonee misure di sicurezza (art. 15 legge n. 675 ) al fine di assicurare un corretto uso dei dati, evitando il rischio che gli stessi possano finire nella disponibilità di persone estranee alla struttura o comunque non autorizzate. In questo senso particolare attenzione andrà riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte dei familiari dei ricoverati in rianimazione ai quali andrà consentita, ove tecnologicamente possibile, la visione delle sole immagini del loro congiunto; d) fissare parametri precisi per quanto riguarda l'eventuale necessità di conservazione delle immagini registrate, secondo il dettato dell'art. 9, comma 1, lettera e della legge che prescrive che i dati siano conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati; e) prevedere forme e modalità volte a fornire agli interessati le informazioni previste dall'art. 10 della legge n. 675/1996 . Nick: RayMondo Oggetto: re:omosessualità a me irritano i gay che ci provano spudoratamente mentre le lesbiche si ce provano nun me dispiacess |