Nick: Rambov` Oggetto: mica tanto Data: 28/4/2008 9.59.47 Visite: 77
art. 28 "Salvo il disposto dall' art. 31, il deposito presso la cancelleria della cassazione dei fogli che raccolgono le firme devono essere depositati entro tre mesi dalla data apposta sui fogli medesimi a norma dell' art. 7...(omissis)"
art. 31 "non possono depositarsi richieste nell' anno precedente allo sciogliemento di una delle Camere o nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali"
CHE COMBINATI SUONEREBBERO PER LO PIU' COSI
"salvo i casi previsti dall' articolo 31, ossia un anno prima dello scioglimento delle camere o nei 6 mesi successivi alle elezioni, si hanno tre mesi di tempo, dall' apposizione del timbro ex art. 7 stessa legge, per depositare le richieste"
la piccola e benedetta locuzione "salvo i casi previsti", inserita nell' art. 28, fa si che i termini di tre mesi per il deposito siano spostati perchè ci troviamo proprio nel caso di cui all' art. 31...tradotto basta aspettare che passino i termini di legge perchè le firme non vanno a male...
difatti mi sapete indicare dove cazzo avete letto (riferito a chi ha creato ha postato l' allarme) che le firme non sono più valide se depositate DOPO i 3 mesi di rito, dato che ci troviamo nelle ipotesi dell' art. 31?
quindi raccogliamo le firme, aspettiamo che passino i sei mesi dalla data di convocazione delle elezioni e POI depositiamo...et voilà
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