Nick: Sunbeam Oggetto: Google ti è amico Data: 11/6/2009 13.54.58 Visite: 74
In tutti i testi che trattano la normativa delle procedure fallimentari si è sempre data scarsissima rilevanza all'ipotesi di ritorno "in bonis" di un soggetto fallito o addirittura neanche citato questo particolare caso, molto raro ai giorni d'oggi, ma sicuramente interessante sotto l'aspetto giuridico, fiscale e contabile. Si ha la chiusura di una procedura fallimentare con ritorno "in bonis" quando il curatore, con l'attivo recuperato, paga tutti i creditori privilegiati e tutti i creditori chirografari per l'intero importo insinuato nello Stato Passivo fallimentare e tutti i debiti eventualmente contratti dal curatore nell'amministrazione del fallimento. Così facendo il soggetto fallito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 comma 1 della Legge Fallimentare, rientra nelle condizioni previste per la riabilitazione. Infatti detto soggetto, a seguito del Decreto di estinzione della procedura emanato dal G.D. ed a seguito degli ultimi adempimenti di chiusura del fallimento eseguiti del curatore, può riprendere ad esercitare la propria attività dal giorno in cui la stessa era stata bloccata con la sentenza di fallimento come se nulla fosse accaduto. "Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini". |