Nick: ilBuio Oggetto: Apologia del fascismo Data: 5/2/2005 15.13.35 Visite: 22
Legge 20 giugno 1952, n. 645 (in Gazz. Uff., 23 giugno, n. 143). -- Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. Art. 1.(Riorganizzazione del disciolto partito fascista ). - Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista. Art. 4. ( Apologia del fascismo ). - Chiunque, fuori del caso preveduto dall'art. 1, pubblicamente esalta esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 500.000. La pena è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione o di propaganda. La condanna importa la privazione dei diritti indicati nell'art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale per un periodo di cinque anni. Art. 8.(Provvedimenti cautelari in materia di stampa ). - Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nell'ipotesi del delitto preveduto dall'art. 4 della presente legge. Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione, stabilita dall'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.
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