Nick: Copia&Inc Oggetto: Pedofilia? Data: 13/3/2005 3.26.7 Visite: 20
La nuova legge stabilisce, inoltre, che ogni atto sessuale, anche consenziente, compiuto su una persona di età inferiore ai 13 anni è da ritenersi violenza sessuale. Legge 15 febbraio 1997 n. 66 "Norme contro la violenza sessuale" Art.5. 1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, é inserito il seguente: "art.609-quater (atti sessuali con minorenne). - soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore é affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Non é punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non é superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena é diminuita fino a due terzi. Corruzione di minorenni Quale è la disciplina attuale? Attualmente tale figura di reato,anch’essa recentemente modificata dalla Legge 15.02.1996,è disciplinata dall’art.609 quinquies del codice penale che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici al fine di farla assistere. Questa norma ha dei limiti? Il limite principale è rappresentato dal fatto che questo reato non sussiste quando la persona ha un’età compresa tra i 14 e i 18 anni. Sono maggiorenne maggiorenne e ho avuto un rapporto sessuale con una quindicenne consenziente. Ho commesso il reato di corruzione di minorenne? Sicuramente no perché la ragazza ha più di quattordici anni e non si tratta di atto sessuale commesso in sua presenza, ma coinvolgendola in prima persona. Parimenti, essendoci il consenso della ragazza, va escluso il reato di violenza sessuale. Neppure potrebbe configurarsi il reato di atti sessuali con minorenne che presuppone che il minore non abbia compiuto i quattordici anni oppure che egli, avendoli compiuti, ma non essendo ancora sedicenne, come in questo caso, sia legato all'agente da un particolare vincolo (ascendente, genitore anche adottivo, tutore o persona cui per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato).Se tra lei e la ragazza non c'è nessuno di questi particolari legami, lei non ha commesso nessuno di questi reati. http://www.centrodonnalisa.it/legislazione/violenza_sessuale.htm http://www.mauriziobossi.com/diritto/corruzione_minori.asp
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