Nick: `ReVaN` Oggetto: re:per espertoni-avvucaticchiEnon Data: 17/1/2006 13.20.13 Visite: 28
certo che puoi.. Art. 660 codice penale - Molestia o disturbo alle persone - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 512 |