Nick: FoggyPunk Oggetto: re:come al solito..... Data: 25/1/2006 22.26.33 Visite: 22
PROPOSTA DI LEGGE __ ART. 1. (Diritto all’autotutela in un privato domicilio). 1. All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi: « Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumita`; b) i beni propri o altrui, quando non vi e` desistenza e vi e` pericolo d’aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attivita` commerciale, professionale o imprenditoriale ».
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