CAPO VII
FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL ' IMPOSTA
Articolo 10
1 . Si considera
a ) fatto generatore dell 'imposta il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l ' esigibilità dell ' imposta ;
b ) esigilibità dell ' imposta di diritto che l ' Erario può far valere a norma di legge , a partire da un dato momento , presso il debitore , per il pagamento dell ' imposta , anche se il pagamento può essere differito .
2 . Il fatto generatore dell ' imposta si verifica e l ' imposta diventa esigibile all ' atto della cessione di beni o della prestazione di servizi . Le cessioni di beni diverse da quelle di cui all ' articolo 5 , paragrafo 4 , lettera b ) , e le prestazioni di servizi che comportano successivi versamenti di acconti o pagamenti , si considerano effettuate all ' atto della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti .
Tuttavia , nel caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione o alla prestazione di servizi , l ' imposta diventa esigibile all ' atto dell ' incasso , a concorrenza dell ' importo incassato .
In deroga alle precedenti disposizioni , gli Stati membri possono stabilire che , per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi , l ' imposta diventi esigibile :
- non oltre la data di emissione della fattura o del documento che ne fa le veci ,
- al più tardi al momento dell ' incasso del prezzo , ovvero
- in caso di mancata o tardiva emissione della fattura o del documento che ne fa le veci , entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell ' imposta .
Ebbene avete letto bene la parte evidenziata quella che parla del momento impositivo vale a dire il momento dal quale l'erario deve esigere l'imposta ??? questo recita che il momento è differente a seconda che si tratti di cessioni di beni o prestazioni di servizi ; nel primo caso si tratta della cessione vale a dire il momento della consegna o spedizione del bene..... il legislatore comunitario ha previsto la possibilità di derogare a questo principio ma , come si legge nella parte in grassetto ma non sottolineata, solo per taluni soggetti o categorie ed in italia questa eccezione è stata recepita ed è stata individuata nelle cataegorie che devono avere i soldi dall'amministrazione statale risultando, direi giustamente, iniquo che lo stato pretendesse il versamento di un imposta che lui stesso deve dare e che non "piglia a via do fà"..... ecco quindi che risulta una balla palese questa ennesima promessa perchè giammai potrà prevedere che il momento impositivo cambi per la totalità dei contribuenti......e non ho voluto parlarvi dell'art.87 del trattato istitutivo della Cee che vieta gli aiuti di stato ....
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