Nick: T-34 Oggetto: EFFETTI AD PERSONAM Data: 27/4/2006 15.56.42 Visite: 127
Il premier uscente ha goduto dei benefici della legge Pecorella Per i giudici non è accettabile l'eccezione di costituzionalità Sme, niente appello per Berlusconi E' l'effetto della legge della Cdl Va avanti il procedimento civile sulla compravendita delle azioni MILANO - La Corte d'appello di Milano ha respinto tutte le eccezioni, compresa quella sulla legittimità costituzionale della legge sull'inappellabilità, proposte da accusa e difesa. Pertanto per Silvio Berlusconi, prosciolto e assolto in primo grado nel processo Sme, non ci sarà il processo d'appello. Ci sarà comunque il procedimento di carattere civile così come chiesto dalla Cir. Nel provvedimento depositato oggi, la Corte d'appello di Milano, dopo avere 'bocciato' l'appello e le questioni costituzionali avanzate dal procuratore generale, ha dichiarato ammissibile 'solo' l'appello proposto dalla parte civile Cir, che il 3 giugno del 2005 si era 'opposto' al verdetto di primo grado chiedendo "l'accoglimento delle sue pretese civili collegate alle vicenda giudiziaria riguardante la compravendita delle azioni della Sme". Per quanto riguarda il procedimento di carattere penale il presidente del Consiglio uscente ha dunque goduto dei benefici della cosiddetta "legge Pecorella". La legge stabilisce che, in caso di assoluzione dell'imputato, il pubblico ministero non può più ricorrere in appello, ma solo in Cassazione. Al contrario, se Berlusconi fosse stato condannato, avrebbe conservato il diritto di fare appello e, se lo avesse perso, avrebbe ancora potuto rivolgersi alla Cassazione. Quando la legge fu approvata, nel gennaio scorso, si osservò che la limitazione dei poteri del pm è una grave violazione della parità delle parti nel processo, sancita dalla Costituzione. Ma la Costituzione non prevede espressamente un doppio grado di giurisdizione, e il processo di appello rientra, dunque, nelle scelte discrezionali del legislatore. E' questo uno dei motivi che hanno determinato i giudici della Corte d'appello di Milano a respingere l'eccezione di costituzionalità sull'inappellabilità di un verdetto assolutorio presentata dalla procura generale di Milano. "Il doppio grado di giurisdizione di merito - motivano i togati milanesi- non gode di copertura costituzionale e neppure trova fondamento nell'articolo 2 del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali approvata a Strasburgo". Per questo "deve convenirsi che la limitazione del potere di proposizione dell'appello rientra nelle scelte discrezionali del legislatore". (27 aprile 2006) http://www.repubblica.it/2006/04/sezioni/politica/berlusconi-giustizia/berlusconi-giustizia/berlusconi-giustizia.html "..a nuje10 e consorte romantici e bolscevichi [cit.].."
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