Nick: LuPi[N] Oggetto: formazione-lavoro Data: 4/10/2006 0.0.26 Visite: 106
Il contratto di formazione lavoro è regolamentato dal d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 convertito nella l. 19 dicembre 1984 n. 863 e successive modifiche tra cui quelle introdotte dalla l. n. 432 del 1994. Nel corso di queste modifiche l'età di applicazione del contratto è stata elevata fino a 32 anni. La legge prevede che "In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto". Questo significa, in particolare, che se effettivamente non è mai stata effettuata alcuna formazione teorica, il contratto di lavoro potrebbe essere considerato, sin dall'inizio, a tempo indeterminato; l'ulteriore conseguenza di ciò è che il licenziamento intimato al lavoratore, se è stato effettuato solo per la scadenza del termine, deve essere ritenuto illegittimo. Infatti, il contratto a tempo indeterminato, quale appunto deve essere considerato quello di cui si discute, non avendo il datore di lavoro rispettato gli obblighi previsti per il contratto di formazione lavoro, può essere risolto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento. non ho ben capito quando questo tipo di contratto può diventare a tempo ind. chi mi spiega? :)
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