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Nick: Copia&Inc
Oggetto: Corruzione di minorenni
Data: 18/3/2004 13.14.46
Visite: 83

Corruzione di minorenni



Questo reato era già punito in passato?

Questa figura delittuosa era già prevista dal diritto romano che puniva,oltre l’attentato alla pudicizia altrui,anche la corruzione delle fanciulle illibate non ancora atte all’amplesso sessuale.

Il diritto medioevale,pur non prevedendo espressamente questo reato,lo puniva indirettamente sotto forma di ingiurie reali,lenocinio,fornicazione e stupro.(Novissimo Digesto Italiano.Utet).

Anche il Codice francese non faceva particolari distinzioni, ma equiparava il fatto dei lenoni con quello di coloro che,per soddisfare le proprie passioni,corrompevano giovani minorenni formando una figura sola di reato sotto il concetto complesso di»eccitamento alla corruzione» e così stabilendo :»chiunque avrà attentato ai costumi,eccitando,favorendo o facilitando abitualmente il libertinaggio o la corruzione dei giovanetti dell’uno o dell’altro sesso,al di sotto dei ventun anni,sarà punito con la prigionia da sei mesi a due anni,e con l’ammenda da cinquanta a cinquecento lire.Se la prostituzione o la corruzione è stata eccitata,assecondata o facilitata dal padre,madre,tutore o altre persone incaricate della loro sorveglianza,la pena sarà da due a cinque anni di prigionia e da trecento a mille lire di multa.»

La definizione, nel suo duplice significato, fu adottata dal Codice sardo il quale,rispetto alla previsione francese,elevò il massimo della pena da due a tre anni ,distinse il fatto di favorire o eccitare la corruzione da quello di indurre alla prostituzione ed eliminò la circostanza dell’abitualità che per il legislatore francese costituiva un estremo necessario del delitto.

Il codice Zanardelli, per primo, operò una vera e propria distinzione,in quanto creò il reato di corruzione di minori,commesso da chi operava per proprio conto,da quello di lenocinio,commesso da chi serviva l’altrui libidine. In particolare l’art.335 stabiliva :»chiunque,mediante atti di libidine,corrompe una persona minore dei sedici anni è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.Se il delitto sia commesso con inganno,ovvero se il colpevole sia un ascendente della persona minore o se a lui sia affidata la cura,l’educazione,l’istruzione,la vigilanza o la custodia,anche temporanea,di essa,la pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cento a tremila.»(Codice penale per l’Impero francese. Milano.1810. Francesco Sonzogno. Il nuovo codice penale italiano ; Enrico Pessina. Hoepli.Milano,1890. Enciclopedia del Diritto Penale italiano a cura di Enrico Pessina.
Società Editrice Libraria.1909.)


Quale è la disciplina attuale?

Attualmente tale figura di reato,anch’essa recentemente modificata dalla Legge 15.02.1996,è disciplinata dall’art.609 quinquies del codice penale che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici al fine di farla assistere.

Particolarmente significativa la nuova collocazione della norma:non più tra i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume,ma contro la libertà personale:la legge tutela ora la libertà del minore di sviluppare armoniosamente la propria sfera sessuale.


E se il minore è già moralmente corrotto?

La tutela è assoluta e riguarda anche minori «moralmente corrotti» ,a differenza di quanto accadeva secondo la precedente disciplina secondo la quale ,in questo caso, il soggetto non era punibile.


Questa norma ha dei limiti?

Il limite principale è rappresentato dal fatto che questo reato non sussiste quando la persona ha un’età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Sono maggiorenne maggiorenne e ho avuto un rapporto sessuale con una quindicenne consenziente. Ho commesso il reato di corruzione di minorenne?

Sicuramente no perché la ragazza ha più di quattordici anni e non si tratta di atto sessuale commesso in sua presenza, ma coinvolgendola in prima persona.

Parimenti, essendoci il consenso della ragazza, va escluso il reato di violenza sessuale. Neppure potrebbe configurarsi il reato di atti sessuali con minorenne che presuppone che il minore non abbia compiuto i quattordici anni oppure che egli, avendoli compiuti, ma non essendo ancora sedicenne, come in questo caso, sia legato all'agente da un particolare vincolo (ascendente, genitore anche adottivo, tutore o persona cui per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato).Se tra lei e la ragazza non c'è nessuno di questi particolari legami, lei non ha commesso nessuno di questi reati.

Mi è capitato di accorgermi di essere vista da mio figlio di tredici anni mentre facevo l'amore con mio marito. Ho commesso il reato di corruzione di minorenni?

Sicuramente no,a condizione,però, che non ci sia stata da parte sua e di suo marito l’intenzione di farlo assistere al vostro rapporto.


Si può parlare di corruzione di minorenni in caso di visione di spettacoli televisivi che rappresentano scene di sesso?

No,in quanto il reato sussiste quando il minore è presente al compimento dell'atto e non quando lo stesso si è già realizzato e viene riprodotto con mezzi tecnici.

La norma,pertanto,è molto limitata in quanto non colpisce
espressamente condotte come la sottoposizione al minore di materiale pornografico,ipotesi che rappresenta una degli atteggiamenti più sfruttati dalla pedofilia incestuosa e che si conclude spesso,purtroppo,con il compimento di atti sessuali sui minori.

Analogamente scoperta è la figura del "sesso telematico".
(al massimo attualmente punibile con la contravvenzione di cui
all'art.660 c.p.:molestia o disturbo alle persone.Tale reato,però,
è punito con una pena molto bassa:arresto da cinque giorni a sei mesi
o ammenda da lire quattromila fino ad un milione).

Mi sono spogliato davanti ad una bambina infraquattordicenne
al fine di farle vedere il mio corpo nudo. Ho commesso il reato
di corruzione di minorenni?

Si ritiene di no in quanto la pura e semplice esibizione di orani sessuali non si ritiene che rientri nel compimento di atti sessuali. Diversamente sarebbe stato se lei si fosse masturbato davanti alla bambina.






http://www.mauriziobossi.com/diritto/corruzione_minori.asp














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