Nick: Alex Oggetto: re:VI è MAI STATO SPEDITO Data: 23/4/2007 18.49.50 Visite: 63
Art. 616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza 1. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. 2. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e' punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a tre anni. 3. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. 4. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza. (Comma cosi' sostituito dall'art. 5, L. 23 dicembre 1993, n. 547.)
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