Articolo 91
Modifiche delle condizioni contrattuali
1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso
in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del
prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può
recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo
92.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non
può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la
prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico
del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del
danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per
un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto
equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e
gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Articolo 93
Mancato o inesatto adempimento
1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico,
l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le
rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è
stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non
imputabile.
2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque
tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro
confronti.
http://www.petitiononline.com/WimaxIt/petition.html
N.B. Si firma mettendo "Nome e Cognome" entrambi nella casella "Name"