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Nick: ilBuio
Oggetto: CODICE DEL CONSUMO
Data: 21/8/2007 21.50.43
Visite: 15


Articolo 91



Modifiche delle condizioni contrattuali



1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare

in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso


in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del


prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.




2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può

recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo


92.




3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro

due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.




4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non

può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la


prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico


del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le


prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del


danno.




5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per

un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto


equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e


gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni


effettuate fino al momento del rientro anticipato.


Articolo 93




Mancato o inesatto adempimento



1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o

inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico,


l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le


rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è


stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non


imputabile.




2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque

tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro


confronti.






http://www.petitiononline.com/WimaxIt/petition.html
N.B. Si firma mettendo "Nome e Cognome" entrambi nella casella "Name"





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