Nick: BuSyAnToS Oggetto: Tribunale sentenza p2p & emule Data: 24/1/2008 17.38.43 Visite: 753
Meditate Gente : Questa le conclusioni del pm nella richiesta d'archiviazione dell'inchiesta sullo scambio, on line, di file audio e video. Fermo restando che "è indiscusso che sia colui che è download che colui che è upload commetta un torto di natura civilistica per i diritti d'autore, comunque evasi" Roma, 24 gennaio 2008 - "Non appare possibile dare rilevanza ad un fenomeno assai diffuso, di difficile criminalizzazione ed avente accertamenti quasi impossibili in termini di raccolta della prova". Così scrive il pm Paolo Giorgio Ferri nella richiesta d'archiviazione dell'inchiesta sullo scambio, in internet, peer to peer, di file audio e video. Il giudice per le indagini preliminari, ha accolto la ricostruzione dell'ufficio dell'accusa e aggiunto: "Appaiono pienamente condivisibili le argomentazioni esposte dal pm, che si intende integralmente riportata e trascritta". L'indagine, contro ignoti, si è concentrata sull'attività di tre siti: www.beashare.com, www.emuleitalia.net, www.bittorrent.com. Secondo il magistrato inquirente i portali in oggetto "si limitano ad autenticare l'utente che viene successivamente smistato verso altre reti ibride e decentralizzate in tutto il mondo". In poche parole l'utente A scarica da B, passando per i punti C e D, "rendendo difficile l'identificazione" e ponendo "problemi non solo per gli esiti delle indagini, ma anche di giurisdizione perché lo scambio che rileva spesso avviene estero su estero". Gli accertamenti sono stati compiuti in base alla legge 248 del 18 agosto 2000, che sancisce le nuove norme di tutela sul diritto d'autore. In particolare il fascicolo era aperto per l'articolo 14, che si sofferma su chi "abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento". Il gip del tribunale di Roma, Carla Santese, ha accolto, però, la richiesta del pm e archiviato il caso, rigettando l'opposizione presentata da una società di produzione. Se però "non sembra o almeno non è pacifico che le condotte che si vogliono censurare penalmente abbiano rilevanza", al tempo stesso - scrive il pm Ferri nella sua richiesta - "è indiscusso che sia colui che è download che colui che è upload commetta un torto di natura civilistica per i diritti d'autore, comunque evasi". Comunque, dal punto di vista penale, visto anche che non è "ravvisabile quel lucro espressamente richiesto dalla norma, ma viceversa al più vantaggi del tutto indiretti e non conseguenti con certezza alla condotta da censurare". In assenza perciò di "una legislazione che crei una fattispecie penale ad hoc" non si può far altro che chiudere il caso.
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