Nick: Zanardi Oggetto: re:X Avvocati Data: 20/3/2008 11.47.45 Visite: 58
La prescrizione è quinquennale (5 anni) dalla data data dell’infrazione: dopo tale periodo, se arriva la richiesta di pagamento della sanzione, il contravventore può presentare ricorso facendo valere la prescrizione intervenuta. In ogni caso la notifica dell'infrazione deve avvenire entro il termine di 150 giorni dall'infrazione o dall'identificazione del trasgressore. Riguardo la notifica io non ci scherzerei sopra, però se ti può essere di conforto, leggi qua. "La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7815/2006, ha ribadito le nuove norme che seguono alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 346/88 che ha stabilito l’incostituzionalità dell’ art. 8, comma 2, legge 890/82, nella parte in cui non prevede che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere i piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego, sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento. A un cittadino è stata elevata una multa per infrazione al codice della strada e il verbale di accertamento gli è stato notificato tramite notifica della cartella esattoriale a mezzo posta. Ma, essendo il destinatario assente, la cartella è rimasta in deposito presso l’Ufficio Postale. Ora, secondo il Comune di residenza del cittadino multato, la notifica dei verbali si è perfezionata al decimo giorno dal deposito del plico presso l’ufficio postale. Ma non è stata dello stesso avviso la Corte Costituzionale, che ha pienamente giustificato l’opposizione del cittadino alla cartella esattoriale e respinto il ricorso del Comune sulla base del fatto che la notifica del verbale di accertamento è avvenuta per posta, mediante il deposito presso l’ufficio postale , senza dare il notiziamento di quanto sopra mediante nuova raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi al destinatario risultato assente " Foss a vota bon ca se scetass o vesuvio? Accussi facimme un termovalorizzatore ma buon!!!! |