Nick: DeK Oggetto: Credo si riferisca a Data: 13/4/2008 16.5.37 Visite: 171
2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto. Oppure 1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 Fonte: http://www.malcolmx.it/riforme/leggi/testo-unico-leggi-elettorali.htm Erano estranei che si erano incontrati per caso. Si conoscevano prima che la Vita iniziasse. (Arundhati Roy)
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