Nick: ilBarone Oggetto: Privacy... Data: 16/5/2005 16.13.34 Visite: 67
Avete mai letto la legge sulla privacy??? Scommeto di NO! Per abbonarsi ad un provider, iscriversi ad una mailing-list, attivare un contatore del gas (esperienza personale di questa mattina...), acquistare un numero di cellulare, e per qualsiasi altra cosa, è OBBLIGATORIO "concedere il trattamento dei dati personali"... Avete presente quei cacchio di flag o di pulsantini con scritto "ACCETTO" - "RIFIUTO"... Accettiamo sempre... ma sapete almeno cosa avete concesso???!!! La curiosità mi è venuta quando alla mia amica Michela sono arrivate sul cellulare alcune sgradite telefonate "anonime". Avete presente quando si imposta "Numero non visibile" sul cellulare.... vero??!! Abbiamo chiamato il gestore di telefonia mobile che, OVVIAMENTE, ci ha detto che non è possibile sapere chi ha chiamato sul proprio numero per PRAIVACY........... però.......... però............ Con soli 26,55 EURO + IVA puoi comprarti la PRIVACY del maniaco telefonico per 15 giorni!!! PAGANDO il gestore, è possibile rendere visibili TUTTI i numeri in entrata sul proprio telefonino... Grazie Art. 127!!! Maniaci, state attenti!!! P.S. Il maniaco di Michela è stato riconosciuto, picchiato dalla mamma e denunciato ai carabinieri!!! Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali Vigenza 27 febbraio 2004 - Consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione con modifiche dell'art. 3 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354. Art. 127. Chiamate di disturbo e di emergenza 1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni. 2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore. 3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati. 4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonchè, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=722132
|