LEGGE ELETTORALE - Art. 98
[ T.U. delle leggi elettorali; Titolo VII ]
«Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni nell'esercizio di esse, si adopera - a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati - od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati - o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000»
in combinato disposto con:
ART. 51. della legge 352/1970 sui referendum
« Le disposizioni penali, contenute nel titolo VII del Testo Unico delle Leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.
Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto Testo Unico, si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei titoli I, II e III della presente legge»
in attesa che la norma venga rispettata...
"La chiesa dice che la Terra è piatta, ma io so che è rotonda, perché ne ho visto l'ombra sulla Luna, ed ho più fiducia in un'ombra che nella chiesa."
Ferdinando Magellano
da inmovimento.it
"Quando c'è l'amore c'è tutto". "No ti sbagli, chella è 'a salute".