Nick: Medy2005 Oggetto: Legge 212 del 4 aprile 1956 Data: 13/6/2005 10.39.47 Visite: 163
Art. 9 1. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. 2. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. 3. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge. 4. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Un'altra norma sul silenzio elettorale riguarda in particolare le emittenti radiotelevisive. Il decreto legge del 6 dicembre 1984, n. 807 (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), all'articolo 9-bis sul divieto di propaganda elettorale recita così: "Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale". "Tutte le cose che sono veramente grandi, a prima vista sembrano impossibili. "
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