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Nick: ilBuio
Oggetto: atti sessuali con minorenni
Data: 24/6/2005 14.52.46
Visite: 150

Ho letto in vari post opinioni discordanti su pedofilia e rapporti sessuali con minorenni.
Riporto quello che dice al riguardo il codice penale.
L'articolo più importante riguardo ai casi in cui non v'è violenza è il 609-quater che estende le pene previste per la violenza sessuale (art.609bis) anche ai casi in cui si compiano senza violenza atti con minori di anni quattordici (o con minori di anni sedici se ci sono particolari relazioni di affidamento). Fatto da cui si capisce che, salvo alcune importanti eccezioni, è possibile compiere atti sessuali consensuali con minorenni maggiori di quattordici anni.


art. 600 bis Prostituzione minorile.
[I]. Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro .
[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 5.164 euro. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.


Art. 600 ter Pornografia minorile (1).
[I]. Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822 euro a 258.228 euro [ 600-sexies] (2).
[II]. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
[III]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro (2).
[IV]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede al altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 euro a 5.164 euro.

Art. 600-quater
Detenzione di materiale pornografico
[I]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro (2).

Art. 600-quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (1)
[I.]. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro

OMISSIS

Art. 609-bis Violenza sessuale.
[I]. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni [ 609-nonies]; [ 38 c.p.p.] (2).
[II]. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto [ 609-quater, 609-sexies,609-decies];
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona [ 609-septies].
[III]. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609-ter (1) Circostanze aggravanti.
[ La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi [ 609-septies] :
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici [ 609-quater, 609-sexies], [ 609-septies comma 4 n. 1, 609-decies];
2) con l'uso di armi [ 582 comma 2] o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale [ 357] o di incaricato di pubblico servizio [ 358];
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo [ 291 c.c.], il tutore [ 346 c.c.; 609-septies cooma 4 n. 2].
[II] la pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci [ 604, 609-septies comma 4 n. 1,734-bis].

Art. 609-quater (1) Atti sessuali con minorenne.
[I]. Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis [ 609-septies] chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici [ 609-sexies] (2);
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza (2).
[II]. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
[III]. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
[IV]. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci [ 604, 609-septies comma 4 n. 5,734-bis].

Art. 609-quinquies
(1) Corruzione di minorenne.
[I]. Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici [ 609-sexies], al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [ 604, 734-bis] (2).

Art. 609-sexies (1) Ignoranza dell'età della persona offesa.
[I]. Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonchè nel caso del delitto di cui all'articolo609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa [ 60 comma 3].

Art. 609-septies (1) Querela di parte.
[I]. I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e609-quater sono punibili a querela della persona offesa [ 120 s.; 336 s. c.p.p.].
[II]. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
[III]. La querela proposta è irrevocabile.
[IV]. Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore [ 346 c.c.], ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale [ 357] o da un incaricato di pubblico servizio [ 358] nell'esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto è connesso [ 12 c.p.p.] con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo609-quater, ultimo comma.




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