Nick: Fiona Oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE Data: 26/7/2005 10.3.33 Visite: 152
SEPARAZIONE GIUDIZIALE La separazione giudiziale è la forma di separazione che viene presa in considerazione nel momento in cui non può esserci accordo tra i coniugi. In caso di procedura giudiziale è possibile richiedere l'addebito della separazione, cioè provare che vi sia stata da parte di uno dei coniugi la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole etc.). Nel caso in cui l'addebito sia riconosciuto dal giudice a carico di uno dei coniugi, questi non può ottenere l'assegno di mantenimento. La prima fase del giudizio prevede la comparizione personale dei coniugi davanti al presidente del tribunale ed avviene con le stesse modalità della separazione consensuale. Successivamente a questa prima udienza, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario ed il provvedimento emesso a conclusione ha la forma di sentenza. È stata riconosciuta pure la possibilità di dichiarare immediatamente la separazione tra i coniugi, con sentenza non definitiva, in modo da poter poi proseguire il procedimento per decidere gli aspetti controversi. Ciò permette di poter richiedere il divorzio prima dell'emissione della sentenza definitiva che statuisce e disciplina i rapporti tra marito e moglie. Qualora si inizi una separazione giudiziale questa, anche in corso di causa, può essere trasformata in separazione consensuale. Non può invece accadere il contrario. Le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli. PRATICAMENTE UN CASINO DELLA MISERIA... TEMPI ESAGERATAMENTE LUNGHI... LA LEGGE...AH LA LEGGE... A VOLTE PROPRIO E' FATTA COI PIEDI!!!    Uscita dagli skemi della vita mi sono avvalsa della fantasia dei sogni x realizzare cio che la realtà mi nega... |