art. 594 Ingiuria
Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione (€ 516,46) (c.p.341-344).
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni (€ 1032,91), se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate (c.p.64) qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone (c.p.596-599).
Sicuro che ci possa stare questa forma di "protesta"?
D00PAR!