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Data: 18/3/2004 13.44.43
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Corruzione di minorenni



Questo reato era già punito in passato?

Si.

Questa figura delittuosa era già prevista dal diritto romano che puniva,oltre l’attentato alla pudicizia altrui,anche la corruzione delle fanciulle illibate non ancora atte all’amplesso sessuale.


Quale è la disciplina attuale?

Attualmente tale figura di reato,anch’essa recentemente modificata dalla Legge 15.02.1996,è disciplinata dall’art.609 quinquies del codice penale che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici al fine di farla assistere.

Particolarmente significativa la nuova collocazione della norma:non più tra i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume,ma contro la libertà personale:la legge tutela ora la libertà del minore di sviluppare armoniosamente la propria sfera sessuale.


E se il minore è già moralmente corrotto?

La tutela è assoluta e riguarda anche minori «moralmente corrotti» ,a differenza di quanto accadeva secondo la precedente disciplina secondo la quale ,in questo caso, il soggetto non era punibile.


Questa norma ha dei limiti?

Il limite principale è rappresentato dal fatto che questo reato non sussiste quando la persona ha un’età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Sono maggiorenne maggiorenne e ho avuto un rapporto sessuale con una quindicenne consenziente. Ho commesso il reato di corruzione di minorenne?

Sicuramente no perché la ragazza ha più di quattordici anni e non si tratta di atto sessuale commesso in sua presenza, ma coinvolgendola in prima persona.

Parimenti, essendoci il consenso della ragazza, va escluso il reato di violenza sessuale. Neppure potrebbe configurarsi il reato di atti sessuali con minorenne che presuppone che il minore non abbia compiuto i quattordici anni oppure che egli, avendoli compiuti, ma non essendo ancora sedicenne, come in questo caso, sia legato all'agente da un particolare vincolo (ascendente, genitore anche adottivo, tutore o persona cui per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato).Se tra lei e la ragazza non c'è nessuno di questi particolari legami, lei non ha commesso nessuno di questi reati.







http://www.mauriziobossi.com/diritto/corruzione_minori.asp





















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