Nick: ilBuio Oggetto: opinione di un clown Data: 26/4/2004 23.51.16 Visite: 20
Da praticante avvocato, rilevo soltanto che la legge n.675 del 31 dicembre 1996 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (cd. legge sulla privacy) non vieta di divulgare le attività compiute da un soggetto identificato solo per nick. Ad esempio, non sarebbe illecito che sulla page personale apparisse "ilBuio ha visitato questa pagina alle ore 20.30". Ciò perchè la tutela è apprestata soltanto per quei dati che rendano identificabile (anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione) una persona fisica oppure un ente o un'associazione. E poichè non mi risulta che esista un registro pubblico che identifica i nick usati su ircnapoli, con i nomi dei titolari, non c'è problema...Se venisse indicato il nome e cognome dei visitatori, il discorso si farebbe più complesso, ma in linea di massima questi dati (da soli) non possono essere considerati appartenti alla categoria dei "dati sensibili" (ad es. numero di cellulare non contenuto in elenchi pubblici, dati sulla salute, opinioni politiche o religiose) di cui non è consentita la divulgazione, senza il consenso scritto dell'interessato. Morale della favola: La legge sulla privacy, se la conosci, non è un mostro...parcella 52 euro, please  |
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