Nick: _luca27_ Oggetto: Articolo 13 recita: Data: 30/10/2007 1.56.46 Visite: 75
Art. 13 Sanzioni a carico delle società 1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida; d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; e) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni; f) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; l) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni. 2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall'art. 12 del presente Codice. MO NON SO SE L'EX ART.13 sia questo o no... La nostra unica FEDE... si chiama NAPOLI!!!!!
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