è stato detto:
se avveniva fuori dagli orari scolastici forse, e non ne sono nemmeno sicuro... non credo che un docente possa "tenersi" un discente....
Legge 15 febbraio 1997 n. 66
"Norme contro la violenza sessuale"
Art.5.
1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, é inserito il seguente:
"art.609-quater (atti sessuali con minorenne). - soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore é affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Non é punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non é superiore a tre anni.
dieci".
Probabilmente, quindi, verrebbe cacciata dalla scuola ma non sarebbe reato.