Art.9, comma 2:
Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonché 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all’articolo 18.
Vediamo cosa prevedono di mettere in discarica:
19.12.12; altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
19.05.01; parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19.05.03; compost fuori specifica
20.03.01; rifiuti dei mercati
19.01.12; ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
19.01.14; ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113
19.02.06; fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205
19.01.11*; ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19.01.13*; ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19.02.05*; fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose
19.12.11*; altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
Il primo codice CER è l'unico a norma (residuo di rifiuti post differenziata);
I seguenti 3 codici sono relativi alla "munnezza" non trattata , quella per intenderci che inquina creando il percolato.
In un paese normale il DL avrebbe dovuto fermarsi qui. Invece inspiegabilmente prosegue.
E così i successivi 3 codici CER , fanno riferimento ai prodotti industriali e/o residui di fondo degli inceneritori. Vanno trattati come materiale speciale, mai come rifiuto.
Questi rifiuti vanno conferiti in una discarica speciale e non in una discarica di rifiuti urbani.
La differenza tra le due discariche è enorme.
Il decreto è vago, non specifica trattamenti e così la paura è che, in deroga a tutte le norme ambientali, questi rifiuti speciali vengono “declassati” a semplici rifiuti, in modo da poterli mandare in discarica senza un opportuno trattamento.
Infine arriviamo agli ultimi 4 codici CER che prevedono il conferimento in discarica di materiali tossici e radioattivi, proprio quelli che finora “solo la camorra si permetteva di smaltiva in discarica”.
Anche questi rifiuti diventano, come per magia, rifiuti da sverzare in una discarica di rifiuti urbani?
Art. 8, comma 2: In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed agli articoli 191 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' autorizzato nella regione Campania, per un triennio rispetto al termine di cui al citato articolo
Art. 8, comma 3: E' prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonche' il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
In pratica l’articolo 8 comma 3 dice che ci dobbiamo tenere, per la felicità della fibe, i siti di stoccaggio delle eco balle di Giugliano, Caivano, Acerra e Marigliano.
Così facendo si straccia definitivamente il contratto che in origine obbligava la fibe a smaltire a carico a sue spese le eco balle prodotte negli impianti di Cdr fino al completamento degli inceneritori. Quindi ci dobbiamo tenere quelle enormi piramidi di monnezza, come quella di Taverna del re a Giugliano.
E questo perché in Campania, grazie al cip6, per ogni tonnellata di rifiuto equivalente bruciato si ricaveranno circa 50 euro di rimborsi, attraverso i contributi pubblici sulla bolletta energetica.
Attualmente ci sono circa 7 milioni di balle accatastate. Una miniera d’oro su cui molti vogliono mettere le mani, da qui il moltiplicarsi dei termovalorizzatori, passati in 1 anno da
Nel comma 2 sempre dell’articolo 8 si decreta la possibilità di bruciare negli inceneritori campani, in deroga alle norme ambientali, il rifiuto talquale ed una serie di tipologie di rifiuti non adeguatamente lavorati dagli impianti di trattamento.
In pratica, tutta quella monnezza, di dubbia provenienza, che è stata accatastata da sette anni a questa parte verrà bruciata nei 4 inceneritori previsti(ora diventati 5).
In passato qualcuno aveva provato a bruciare quel materiali di "dubbia" provenienza nell’inceneritore di Terni. A seguito di questo tentativo 32 operai rimasero contaminato da rifiuti tossici e radioattivi. Bello vero?
Su questo punto bisogna precisare un fatto. Il comma 2 dell’articolo 8 conferma una decisione già presa da Prodi all’inizio del 2008. Infatti fu proprio il governo Prodi, dimissionario, ad emanare un decreto per consentire la combustione di tutte le eco balle nell’inceneritore di Acerra. Assicurando anche, attraverso un altro decreto, i contributi del cip6 solo per gli impianti campani.
Contro il decreto emanato nel maggio di quest’anno, si sono espressi negativamente in sede Europea ed in Italia. Dove 75 magistrati hanno firmato un documento in cui dimostrano l’incostituzionalità del decreto:
“Non possono non evidenziarsi disposizioni che assicurano una deroga (…) ai parametri comunitari», è scritto nel documento. E più avanti: “Solo nella regione Campania, posto che per le altre regioni italiane vige un divieto assoluto, sarà possibile smaltire in discarica un rifiuto normativamente considerato pericoloso in qualunque paese Europeo”.
Come a dire che la salute dei cittadini campani è tutelata meno per legge di quella degli altri cittadini italiani ed europei
http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/08090d.htm
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |