Nick: insize Oggetto: concordato Data: 23/3/2005 13.35.16 Visite: 8
Concordato Con il nome di Concordato si intende l’accordo bilaterale tra uno Stato (nel nostro caso, quello italiano), e la Chiesa Cattolica, disciplinante l’attività ecclesiastica all’interno dello Stato stesso. In Italia venne stipulato nel 1929 (nell’ambito dei cosiddetti Patti Lateranensi), recepito nella Costituzione nel 1948 e modificato successivamente nel 1984. IL TESTO DEL 1929 Il 20 settembre 1870 l’esercito italiano entrava in Roma attraverso la breccia di Porta Pia, sancendo così la fine dello Stato Pontificio. Una delle clausole dell’armistizio lasciava al papa la zona dei palazzi vaticani, dove Pio IX si rinchiuse sdegnato. L’anno seguente il parlamento approvò la cosiddetta Legge delle Guarentigie, con cui si garantiva al Vaticano la piena indipendenza e un appannaggio annuo: ma Pio IX aveva comunque già scomunicato re, governo e parlamento. La frattura si ricompose nel 1929, quando il capo del governo italiano di allora, Benito Mussolini, stipulò l’accordo noto come Patti Lateranensi, comprendente un trattato con il quale nasceva lo Stato del Vaticano e un concordato con cui la religione cattolica veniva riconosciuta come «sola religione dello Stato». Clicca qui per il testo completo. L’ARTICOLO 7 DELLA COSTITUZIONE Nel 1946 i membri dell’Assemblea Costituente si trovarono a discutere dell’opportunità, o meno, di accettare il testo degli accordi e di inserirlo, eventualmente, nella costituzione. Grazie anche ai voti del PCI i Patti furono inseriti nel testo della Costituzione all’articolo 7, nonostante le evidenti contraddizioni con l’articolo 3 e l’articolo 8. Articolo 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (…)». Articolo 7: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale». Articolo 8: «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze» Resisi conto di ciò, i costituenti decisero di rimandare ad un successivo momento l’adeguamento del concordato alla Costituzione. imghttp://www.ircnapoli.net/img2.asp?safe=1&n=10530_10_settembre_1994.jpg/img |