Nick: Kombo80 Oggetto: si ma.... Data: 1/12/2005 18.18.8 Visite: 22
LEGGE 5 GENNAIO 1953, N. 4 OBBLIGO DI CORRISPONDERE LE RETRIBUZIONI A MEZZO DI PROSPETTI PAGA Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1953, n. 21 Art.1 E’ fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare all’atto della corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione nonché distintamente le singole trattenute. Tale prospetto di paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro e di chi ne fa le veci. Le società cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti. Art.2 Le singole annotazioni sul prospetto paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo. Art.3 Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione. Art.4 La norma contenuta nel precedente art. 1 non si applica: 1. alle amministrazioni dello Stato ed alle relative aziende autonome; 2. alle Regioni, alle Provincie e ai Comuni; 3. alle aziende agricole che impiegano nell’annata agraria mano d’opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiore a 3.000; 4. ai privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari. Art.5 - (così modificato dall’art. 10 D. Lgs. n. 758/94 a decorrere dal 26 aprile 1995): Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300 mila. Art.6 La vigilanza per l’applicazione della presente legge è esercitata dall’ ispettorato del lavoro. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. ?????? aro sta scritt??? Se ridi, tutto il mondo riderà cn te; se piangi, piangerai da solo! |