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Nick: ForumAdmin
Oggetto: Oscuramenti preventivi in rete
Data: 20/2/2006 9.25.44
Visite: 303

Direttiva 2004/48 CE, via libera agli oscuramenti preventivi in Rete


La direttiva 2004/48 CE recepita in maniera stravolta con un iter di urgenza ed in gran silenzio dopo il caso coolstreaming.it e calciolibero.com


 
[Precedentemente postato da zopar e tolto per motivi "tecnici"]

E' stato approvato dal Parlamento nel più totale silenzio e con un iter di urgenza a Camere sciolte il recepimento della direttiva 2004/48 CE in modo tale da permettere azioni giudiziarie repressive contro providers i cui utenti saranno ritenuti colpevoli di violazione del diritto di autore sulla base di semplici supposizioni, senza alcun riscontro oggettivo
 
E' stata anche cancellata la possibilità da parte di utenti e providers di rivalersi sui promotori di simili azioni nel caso in cui si rivelino arbitrarie e senza fondamento. 

 











 

 

La direttiva sulla proprietà intellettuale (2004/48 CE)


La direttiva europea 2004/48 CE è tesa a salvaguare la proprietà intellettuale in genere, non specificatamente indirizzata alla Rete. 
Ha lo scopo di fornire in UE ai titolari di diritti sulla proprietà intellettuale strumenti giudiziari per poter intervenire di urgenza qualora tali diritti vengano infranti da terzi. 
 

Una strana approssimazione


Le direttive vengono diffuse in più lingue. Ogni stato dell'Unione ha poi il compito di interpretarne il significato sostanziale per poi approvare un decreto che ne metta in atto il senso giuridico. 
Nella versione Italiana si fa confusione tra “proprietà intellettuale” e “proprietà industriale” (Marchi, brevetti ecc) a tutto vantaggio delle majors audio visive e il termine "intermediario", ovvero colui che presta il servizio o lo strumento tramite il cui un utente infrange il diritto di autore, è vago ed indefinito al punto che è facilmente applicabile in ambito internet, equiparando un intermediario ad un ISP fornitore di servizi (accesso, web hosting o quant'altro). 
 
Grazie a ciò, una direttiva prettamente giuridica è stata recepita in maniera tale da poter essere immediatamente applicabile in Internet. 
 

Una strana traduzione


E' cosa nota che l'italiano è una lingua molto difficile in quanto ricchissima di termini e vocaboli che definiscono concetti ed idee con molta più precisione di quanto non sia possibile con altre lingue come l'inglese ad esempio, in cui alcune parole possono rappresentare significati differenti. Questo solitamente dovrebbe assicurare alla legislatura italiana una maggiore accuratezza nei testi legislativi al fine di garantire una corretta interpretazione della legge. Peccato che questa volta sia stato fatto esattamente il contrario. 
 
In merito all'articolo della direttiva che definisce esattamente il caso in cui siano consentite azioni di urgenza nel caso di supposte infrazioni del diritto di autore riporto direttamente dal sito dell'ALCEI (leggi attentamente); 
 
"Un esempio di uso strumentale degli errori di traduzione è la trasposizione dell’art.6 della direttiva, che fissa le condizioni alle quali il giudice può concedere un provvedimento di urgenza in caso di violazioni. 
 
L’articolo in questione è intitolato nel testo portoghese prova, nel testo spagnolo pruebas, nel testo francesce preuves, nel testo tedesco beweise, e nel testo italiano elementi di prova.  
 
Ma il legislatore italiano ha preferito affidarsi al solo testo inglese che usa la parola evidence (che quando è definita circumstantial può essere intesa come indizio) per inserire nel testo del decreto legislativo il significato sbagliato.  
 
Così facendo è possibile ottenere provvedimenti di urgenza senza dover fornire “troppe spiegazioni” (è noto che gli “indizi” sono molto meno di una “prova”)."
 
 
Pertanto in tutta Europa per poter agire contro utenti e provider (per responsabilità oggettiva) che siano ritenuti responsabili di infrazioni del diritto di autore è necessario che questo siano effettivamente colpevoli. La direttiva in italia è stata invece recepita in maniera tale da consentire azioni giudiziarie senza necessariamente dover provare la colpevolezza o il dolo. In poche parole, si può essere colpiti senza aver fatto nulla di male semplicemente sulla base di un indizio che può essere mal interpretato per ignoranza o per malafede. 
 

Che succede se si viene danneggiati a torto?


Nulla. Se qualcuno decide che violate una proprietà intellettuale (confusa appositamente con la proprietà industriale) ed innesca attraverso la magistratura un provvedimento restrittivo di urgenza che poi si rivela senza fondamento non è previsto alcun risarcimento o alcuna rivalsa. 
 
Tale possibilità era prevista nella direttiva europea, ma è stranamente scomparsa dal recepimento approvato in Italia in gran segreto. 


Le conseguenze


Le conseguenze sono semplici. I providers potranno essere citati per danni se i propri utenti verranno semplicemente sospettati di illecito anche se tale sospetto non è fondato o appositamente strumentale . L'azione giudiziaria non prevederà un risarcimento qualora l'azione si riveli ingiustificata. 
 
E' da ribadire il fatto che; 


 
A te la conlusione.


via: Ikaro




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Oscuramenti preventivi in rete   20/2/2006 9.25.44 (302 visite)   ForumAdmin
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