Nick: MoreFerarum Oggetto: eccomi Data: 24/5/2006 12.51.1 Visite: 41
ho visto meglio. si tratta dell'art.255 c.p.c. il non presentarsi ingiustificatamente (senza certificati o altro, credo), comporta che il giudice possa disporre l'accompagnamento. il teste che rifiuta di presentarsi dopo l'ordine di accompagnamento (che non credo tu abbia avuto) incorre nel reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all'art 366 c.p. quindi continuando questa storia, se l'av. di controparte insiste nel volerti chiamare, potrai incorrerenell'accompagnamnento coattivo e poi nella denuncia al PM per il 366c.p. la pena pecuniaria, espressione del potere disciplinare del giudice, è ricorribile entro 3 giorni dalla notifica, allo stesso giudice che l'ha emanata. la causa pende nella stessa circoscrizione di tribunale in cui risiedi? in causa, devi rispondere sui capi già predisposti, quindi non suol furto. al più se sei a conoscenza del reato, lo puoi denunciare all'autorità competente. ancora, la testimonianza ha il fine di stabilire la verità, per cui tu devi dire quello che sai.se rifiuti di testimoniare o testimoni il falso,ii giudice ti può denunciare al PM che eserciterà l'azione penale. si applica l'art.256 cpc per deontologia professionale, visto che il compito degli avv. è di ristabilire la verità, non posso dirti che questo: devi andare e dire quel che sai, sui capi che ti saranno sottoposti. il teste si cita in giudizio, e non è necessario il suo consenso, nè fotocopia del documento etc etc. testimoniare è un dovere e non un piacere da fare agli amici certo, a suo rischio e pericolo (è un reato) il teste può dire che non ricorda, può dire palle etc etc, e tra l'altro spesso le testimonianze sono prese in udienza sì, ma non davanti al giudice, bensì tra i due avvocati e se non ci sono spazi giudiziari (aule) a sufficienza, anche in piedi. ho visto testimonianza nei corridoi di tribunali i quali alla fine erano scuole elementari riadattate. PS let' s hope in clemente
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