Nick: ned/log Oggetto: lavoro a tempo perso Data: 4/7/2006 15.34.26 Visite: 278
è sicuramente quello del commerciale....... questa affermazione è contenuta in un post di un utente che cerca di far afre profitti alla azienda di famiglia ai danni di ignari utenti e utentesse.....mi sembra strano che gli amministratori non abbiamo cancellato subito il post in questione ma cercheremo di porre rimedio adesso...... questo tipo di lavoro non è affato un "lavoro a tempo perso" ma è un lavoro a tutti gli effetti e va retribuito in base a qaunto stabilito dalla legge nello specifico credo si possa applicare il contratto d'agenzia di cui vi allego una breve definizione : Il contratto d’agenzia. Secondo la definizione del c.c. con il contratto d’agenzia, una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto di un’altra e dietro compenso, la conclusione di contratti in una zona determinata. (art. 1742). L’agente non è un mandatario, perché svolge attività materiale e non giuridica. Il preponente può tuttavia conferirgli la rappresentanza per la conclusione dei contratti, (art. 1752 cc), con conseguente applicabilità della disciplina relativa alla procura e secondo quanto ritiene la giurisprudenza anche di quella relativa al mandato. All’agente può essere conferita la facoltà anche di riscuotere crediti: in questi casi assume la qualità di procuratore all’incasso ovvero di destinatario del pagamento in quanto persona indicata dal creditore ex art. 1188 cc. (rappresentanza passiva). In altre parole, con il contratto di agenzia, l’agente si obbliga a favorire la stipulazione di contratti, che in ogni caso devono in seguito essere conclusi dal preponente. Sotto il profilo della qualificazione del rapporto, per alcuni si tratta di un imprenditore ausiliario ex art. 2195 n. 5, per altri di una figura di lavoratore parasubordinato (cfr. art. 1746 cc). In ogni caso pare ricorrere la figura della collaborazione coordinata e continuativa; se non fosse per la caratteristica della stabilità dell’incarico, la figura in esame sarebbe pienamente parificabile al procacciatore di affari. Relativamente all’agente assicurativo, il rapporto interno, tra agente e assicuratore, è disciplinato dalle norme sul contratto d’agenzia, integrato dal potere di rappresentanza di concludere contratti in nome e per conto, il rapporto esterno, tra agente e assicurato è disciplinato dall’art. 1903 cc. In ordine alla disciplina relativa al falsus procurator, v’è da notare che, in ogni caso, tutte le relative sanzioni incombono solo sul falsus procurator a titolo di responsabilità extracontrattuale, ovvero secondo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali di responsabilità precontrattuale, ove, in quest’ultimo caso, il danno risarcibile sarebbe esclusivamente l’interesse negativo. Per quanto attiene il contratto di subagenzia, si tratta di una figura contrattuale della quale bisogna valutare gli aspetti specifici in concreto, in quanto può essere connotata da elementi di atipicità rispetto al precostituito e astratto modello legale; peraltro è evidente che se effettivamente si integrano gli estremi del contratto d’agenzia, stante la natura specifica di questo, solitamente stipulato unitamente ad un mandato con rappresentanza, ci troveremmo di fronte ad un caso di subprocura, che necessita dell’autorizzazione espressa del rappresentato, in quanto il potere di rappresentanza è, com’è noto, stipulato intuitus personae.
fonte : http://www.leggiweb.it/articoli/A8641920/Ilcontrattodagenzia.html |