| Nick: MoreFerarum Oggetto: re:ma guarda un po'
 Data: 30/11/2006 15.43.59
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 Percosse, lesioni
 Commette il reato di percosse (art. 581 c.p.) chiunque perquote taluno, se dal fatto non deriva un pregiudizio all'integrità fisica o mentale della persona offesa. La pena è della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a € 309,87.
 
 In caso invece taluno procuri una lesione personale, dalla quale derivi un pregiudizio all'integrità fisica o mentale della persona offesa, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (art. 582 c.p.).
 Se il pregiudizio ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna circostanza aggravante, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
 
 La lesione personale è considerata grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
 
 se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
 La lesione personale è considerata gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
 una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 la perdita di un senso;
 la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
 
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