Nick: `ReVaN` Oggetto: re:Giusto per... Data: 6/10/2007 15.25.46 Visite: 37
è stato detto: ne sei sicuro?
Basta fare 2+2 --------------------- Requisiti per la concessione della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47 ter comma 1 o.p.: Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a quattro anni, nei seguenti casi: donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; persona minore degli anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. Requisiti per la concessione della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47 ter comma 1 bis o.p.: Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore ai due anni, quando: non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale l'applicazione della misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati non si tratti di condannati che hanno commesso i reati di particolare gravità specificati nell'art. 4 bis o.p. Se tale misura viene revocata la pena residua non può essere sostituita con altra misura. Requisiti per la concessione della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47 ter comma 1 ter o.p.: Pena anche superiore ai quattro anni, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi dell'artt. 146 e 147 del c.p.. Casi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena (art.146 c.p.): donna incinta donna che ha partorito da meno di sei mesi persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286 bis, del c.p.p. Casi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena (art. 147 c.p.): presentazione di una domanda di grazia condizione di grave infermità fisica donna che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre. -------------- Come vedi, è impossibile che sia stato condannato alla detenzione domiciliare. E' stata semplicemente applicata PRIMA la misura di sicurezza e poi la pena, la sentenza può disporre anche così.
 NN VOGLIO AVERE A KE FARE CN GENTE COME VOI, OK? (cit.) |