Nick: SkipIntro Oggetto: re:tredicesima Data: 13/12/2007 10.57.23 Visite: 72
I singoli contratti di lavoro, alla cui lettura necessariamente rinviamo, fissano la misura della tredicesima e i criteri di calcolo. Di norma l’ammontare della gratifica in esame è una somma pari alla normale mensilità per il personale con retribuzione fissa mensile e ad un certo numero di ore per i lavoratori pagati ad ore. La retribuzione di riferimento è quella percepita dall’interessato al momento dell’erogazione, vale a dire la retribuzione del mese di dicembre. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, invece, occorre fare riferimento alla retribuzione del mese di cessazione. Alcuni contratti collettivi individuano esattamente gli elementi retributivi sui quali matura la tredicesima, mentre altri si limitano a richiamare il concetto generico di retribuzione globale. Comunque, fanno sempre parte della retribuzione utile per il calcolo di questa mensilità aggiuntiva i seguenti istituti: paga base tabellare contrattuale, indennità di contingenza, elemento distinto dalla retribuzione (EDR), aumenti periodici o scatti di anzianità, superminimi, indennità di mansione, premi collegati alla produzione o alle produttività (da calcolare sulla media annua), provvigioni (da conteggiare sulla media annua), indennità sostitutiva di mensa, indennità per maneggio denaro, cottimo (da conteggiare sull'ultimo mese o trimestre o sul guadagno medio delle due quindicine o delle ultime quattro settimane), altre eventuali voci retributive continuative previste dal contratto collettivo. Di norma non devono invece essere considerate le voci di retribuzione che non fanno parte della retribuzione globale di fatto quali: lavoro straordinario, notturno e festivo effettuato saltuariamente, indennità per ferie non godute, premi o gratifiche definiti in cifra annua (anche se corrisposti con cadenza mensile o plurimensile), una tantum, rimborsi spese, indennità per lavori disagiati, nocivi e faticosi, indennità di vestiario.
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