Nick: `ReVaN` Oggetto: re:fake sicuro come la morte Data: 8/7/2008 12.19.45 Visite: 40
In generale è 14 l'età del consenso per i rapporti sessuali, in Italia (in altre nazioni è 15, in altre 13, in altre pure 20...). 609 bis Violenza sessuale Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. 609 quater Atti sessuali con minorenne Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all`articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. Fino a quando l'azione penale è obbligatoria alle toghe non si può chiedere di non fare i processi; ai politici si può, invece, chiedere di saper scegliere natura, limiti, tempi ed efficacia delle leggi, non espedienti per eluderle |