Il Giudice di Pace, a buon ragione, afferma che “se effettivamente il proprietario dell’autovettura, non essendo stato presente al momento del compimento della violazione, in buona fede (che é il principio fondamentale, che é presunto nel sistema giuridico italiano, fino a prova contraria) non ricorda chi fosse alla guida dell’autovettura al tempo della commessa infrazione al C.d.S., (in forza al suddetto principio), non può soggiacere ad alcuna sanzione amministrativa, commessa in conseguenza dell’azione di altri, sia essa dolosa o colposa, in quanto lo stesso proprietario ha adempiuto, come nel caso di specie, comunque, all’invito dell’autorità, inviando al Comando la dichiarazione ex art. 126 bis”. Il punctum crucis sta nel comprendere se sia sufficiente una semplice dichiarazione di scienza per ritenere adempiuto l’onere rinveniente dall’art. 180, comma 8, C.d.S., o sia necessario indicare obbligatoriamente il conducente dell’autovettura al momento della trasgressione contestata e accertata (in quest’ultimo caso il proprietario si dovrebbe autodenunciare (nell’ipotesi in cui non conosca il conducente) per qualcosa che non ha o non sa di aver commesso, in violazione del principio nemo tenetur se detegere, dichiarando, pertanto, la propria responsabilità, pur di evitare di incorrere nella sanzione pecuniaria accessoria (prevista dall’art. 180, comma 8, C.d.S.). A tal proposito, secondo il Giudice adito, sarebbe sufficiente una mera dichiarazione, con la quale si dichiari che, decorso un notevole lasso di tempo dall’evento in questione, il proprietario del veicolo in buona fede non rammenti chi potesse condurre il mezzo, nelle stesse condizioni di luogo e di tempo verbalizzate. Infine il Giudice de quo rileva che, in tale alveo giuridico “il privato cittadino non può essere titolare del potere inquisitorio e investigativo (prerogativa dello Stato), né può rischiare una querela per falsa dichiarazione, o violare il diritto della legge sulla privacy, soprattutto quando determinate notizie le deve fornire dopo qualche centinaio di giorni dall’evento, non essendo stato presente alla commissione della violazione principale, come spesso può accadere”.
3. Riferibilità dell’art