Nick: `ReVaN` Oggetto: re:Nuova legge. Data: 28/5/2009 16.3.35 Visite: 89
Art. 238-bis. Sentenze irrevocabili. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3. Faccio un esempio. Processo per associazione mafiosa contro Tizio, Caio, Sempronio e Ceppi di Palle. Bisogna dimostrare che sti 4 appartengono al clan X. Facciamo conto che, precedentemente, sia già passata in giudicato una sentenza (la capofila, diciamo) che attesta l'ESISTENZA del clan X, oltre che l'appartenenza a questo di Pepp o trac, Gennarino Parsifall e Ciro il Napoletano. Ok. Nel processo che ci interessa (quello contro Tizio Caio Sempronio e Ceppi di Palle), sarà sufficiente provare l'appartenenza dei 4 imputati al clan in questione. NON ci sarà bisogno di fornire ANCHE la prova che ESISTE quel clan (sarà a tal fine sufficiente produrre in giudizio la sentenza precedente). Se viene meno questa norma, per intenderci, ogni processo di camorra dovrà comportare necessariamente lo svolgimento di estenuanti attività istruttorie per dimostrare l'esistenza di un clan del quale si è già dimostrata precedentemente l'esistenza. Questo per la camorra. Ma è un principio che vale per ogni ipotesi. Tra le tante, ovviamente, quella che riguarda Berlusconi (non potrà essere usato come prova nel suo processo, se e quando si celebrerà, quanto accertato nella sentenza Mills, quando questa diverrà irrevocabile). Ma la cosa, paradossalmente dicevo, è secondaria. INTEL Q9550 @2,83GHZ, MB ASUS Maximus II Formula, 4GB DDR2 1066mhz, HD Velociraptor, POW nvidia GeForce GTX 280, Monitor Samsung T220, G11 e G5 Logitech. ATTENZIONE ATTENZIONE! SONO VERBOSAMENTE NOIOSO E DISPETTOSO. ASTENERSI UTENTI INTELLETTUALMENTE BRILLANTI. |