Nick: `ReVaN` Oggetto: re:Nuova legge. Data: 28/5/2009 16.9.38 Visite: 96
Bisogna intendersi. Se stiamo parlando dell'età in quanto tale, ai fini del consenso, allora vale la regola dei 14 anni (16 in casi particolari). vedi l'art 609 quater cp. Se parli di plagio, ritengo che tu stia parlando di quello che la legge definisce "induzione a compiere o subire atti sessuali", e allora stiamo parlando del 2° comma del 609 bis cp, ovvero una particolare ipotesi di violenza sessuale, che prescinde dall'età della vittima ma che, in questo caso, presuppone l'abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica della vittima. E' chiaro, che tale condizione di inferiorità non è data dalla mera circostanza di avere solo 14, 15, 16 anni, ma richiede una specifica prova al riguardo. INTEL Q9550 @2,83GHZ, MB ASUS Maximus II Formula, 4GB DDR2 1066mhz, HD Velociraptor, POW nvidia GeForce GTX 280, Monitor Samsung T220, G11 e G5 Logitech. ATTENZIONE ATTENZIONE! SONO VERBOSAMENTE NOIOSO E DISPETTOSO. ASTENERSI UTENTI INTELLETTUALMENTE BRILLANTI. |