Nick: _Roxanne Oggetto: art.270bis Data: 18/11/2002 11.58.2 Visite: 6
Tra tanto parlare e tanto copiare su questo forum, mi pare (ma potrei sbagliarmi) che nessuno finora ha sottolineato cosa dice l'articolo in questione: art.270bis "Associazioni con finalita' di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico" Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da 7 a 15 anni. Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da 4 a 8 anni. (art.aggiunto dall'art.3 d.l. 15-12-1979, n.625, convertito nella l.6-2-1980, n.15, con modificazioni) Questo giusto per precisare che sebbene si tratti di un articolo inserito nel codice Rocco (che e' datato 1930, in pieno periodo fascista), la sua genesi non risale ai tempi di Mussolini. ...ah, a proposito... il codice civile e' del 1942... |