Nick: ilBuio Oggetto: re:domanda x avvocati Data: 12/4/2005 16.2.59 Visite: 7
l'Art. 594 del codice penale prevede il reato di ingiuria nei seguenti termini: [I]. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro. [II]. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. [III]. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. [IV]. Le pene sono aumentate (fino ad un terzo ex art. 64 cod. pen. NDR) qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone. L'ingiuria si differenzia dal reato di diffamazione (art. 595 cod. pen.) perchè nel primo caso (ingiuria) l'offesa è all' "onore o al decoro" ed è rivolta direttamente all'ingiuriato, mentre nel secondo caso (diffamazione) l'offesa è alla "reputazione" (ossia alla considerazione pubblica che si ha di una persona) ed è propagata "comunicando con più persone". Detto questo, la valutazione di cosa sia offensivo per l'onore ed il decoro di una persona è rimessa alla valutazione del giudice che deve considerare la "portata oggettiva" delle dichiarazioni, così come sono valutate secondo il "comune sentire" di un determinato periodo storico e valutando il complesso di tutte le circostanze di fatto (cd. contesto dell'azione). Così ad esempio dire "stronzo" ad un compagno di classe che ha sbagliato un suggerimento, non è certamente reato, perchè secondo il linguaggio giovanile quell'espressione ha perso la connotazione offensiva. Viceversa urlare la medesima parola, mettiamo a un sacerdote che sta consacrando un'ostia è da considerarsi reato. Quando si tratta di un personaggio politico o che ha una forte notorietà pubblica, il reato d'ingiuria (e quello di diffamazione) devono essere valutati adoperando criteri più restrittivi. Verso questi soggetti esiste, infatti, il "diritto di critica" che consente anche una polemica forte. Il diritto di critica è costituzionalmente tutelato dall'art.21 Cost. quale espressione della libertà d'espressione del proprio pensiero. In altri termini un'affermazione che potrebbe essere considerata ingiuriosa o diffamatoria se rivolta ad un uomo qualunque, può essere considerata lecita se rivolta ad un personaggio pubblico sempre purchè riguardi tematiche PUBBLICHE (ossia non strettamente personali) e sia esposta con continenza (evitando, cioè, parole triviali o esagerate rispetto al concetto che si vuol trasmettere). In fin dei conti, ad un politico che non si adopera affinchè l'ADSL raggiunga tutti i cittadini si può dire "che non mantiene le promesse elettorali", se ne ha fatte, "che l'azione politica non è per nulla efficace" ed altre espressioni simili. evitare parole scurrili ed esprimere efficacemente tutto il proprio sdegno è poi una questione di stile democratico P.S. la parcella chi la paga? |