Nick: Peppos Oggetto: re:che senso ha...? Data: 3/7/2005 19.17.6 Visite: 65
è stato detto: onestamente non capisco il vero motivo dell'illegalità dei falò
Art. 58. Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti. E’ altresì vietato accendere falò e simili senza la prescritta autorizzazione all’occupazione suolo pubblico rilasciata dall’U.T.C., che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi. E’ altresì vietato l’uso di Giocattoli Pirici di Libera Vendita ai minori degli anni quattordici Salvo quanto disposto dal T.u.l.p.s. o dal Codice Penale, qualora il fatto costituisce più grave reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 450,00. L’oblazione è ammessa previa dimostrazione del conseguimento dell’autorizzazione e/o adeguamento degli impianti o dei fabbricati. Regolamento della Polizia Urbana La cosa seccante di questo mondo è che gli imbecilli sono sicuri di sé, mentre le persone intelligenti sono piene di dubbi.
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