Nick: \\WappO Oggetto: Sondaggio Data: 11/7/2005 16.53.44 Visite: 215
allo' ecco di seguito riportata una delibera che intende definire i termini dell'abusata e logora parola "sondaggio" che si voglia chiedere di che colore fai la cacca o a che orientamento politico appartieni o cosa preferisci fare il sabato sera, il SONDAGGIO risponde a DETERMINATI requisiti tra cui (ma non solo) la preentazione di quesiti a scelta libera e/o obbligata senza contare la "legittimazione" del sondaggio che deve sottostare a leggi di numeri... ma questa è una storia un po' più lunghetta e complicata... tutto questo per la precisione... visto che tutti i professorini che bazzicano da ste parti stanno sempre pronti a parlare di iconoclastia preromanica e a correggere altri pecoroni a loro simili se scrivono "gli ho detto" anzichè "le ho detto" e che due palle. allora se proprio non ce la fate a resistere alla tentazione di CHIEDERE al mondo che anima queste pagine "COSA AVETE FATTO SABATO?".... nel titolo del post nun scrivit SONDAGGIO ma DOMANDA o al limite DOMANDA STRONZA. that's all. Sergio Gallo aka \\WappO aka SignorNervoso Delibera 153/02/CSP Documento per la consultazione Consultazioni pubbliche Delibera n. 16/02/CSP Consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa Sintesi della consultazione Introduzione L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato, con delibera 16/02/CSP, del 22 gennaio 2002, una consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2002, n. 38). La consultazione è finalizzata all'acquisizione di elementi di informazione e documentazione in vista dell'emanazione del regolamento previsto dall’art.1, comma 6, lett. b), n.12, della legge 31 luglio 1997, n.249, in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. L’Autorità ha ricevuto cinque contributi alla consultazione da parte dei soggetti elencati in allegato 1. Nei paragrafi seguenti è riportata una sintesi delle posizioni espresse con riferimento ai singoli quesiti posti nel documento di consultazione. Sintesi dei contributi alla consultazione q. 1) Definizione del termine "sondaggio" ed eventuali sue specificazioni, anche in riferimento alla necessità di distinguere i sondaggi dalle indagini di carattere sociale, di mercato e dalle inchieste giornalistiche. Tutti i partecipanti la consultazione hanno evidenziato la necessità di differenziare i sondaggi demoscopici dagli altri tipi di indagini e di ricerche. Il sondaggio demoscopico utilizza metodologie scientifiche e procedure standardizzate di classificazione dei dati al fine di misurare il comportamento, i bisogni, le opinioni e le motivazioni di individui o enti nell'ambito delle loro attività quotidiane siano esse economiche, sociali, politiche. Tale tipo di indagine è da considerarsi quale unica forma a cui attribuire valore statistico. Uno dei partecipanti, in particolare, evidenzia la necessità che il termine "sondaggio" sia distinto da altre forme di ricerca, le quali non assicurano in alcun modo la rappresentatività rispetto alla popolazione considerata (ad es. il "televoto", le indagini svolte su campioni intenzionalmente manipolati o con questionari formulati in modo da influenzare la risposta degli intervistati, o le indagini basate su un numero anche grandissimo di questionari, sulla base di grandi banche dati, le indagini via internet). Tale differenziazione è finalizzata a restringere l'ambito di applicazione dell'emanando regolamento ai soli sondaggi demoscopici. Un altro partecipante ha sottolineato che il sondaggio dovrebbe essere caratterizzato da un numero minimo di intervistati (almeno 1000) che renderebbe l'analisi significativa da un punto di vista scientifico. In generale si è definito il termine "sondaggio" come la raccolta sistematica e l'obiettiva registrazione, classificazione, analisi e presentazione dei dati che riguardano il comportamento, i bisogni, gli atteggiamenti e le motivazioni di individui o enti nell'ambito delle loro attività quotidiane. q. 2) Individuazione dei soggetti operanti nell’ambito dei mezzi di comunicazione di massa obbligati a pubblicare o diffondere, contestualmente al sondaggio, le relative note informative. Tutti i contributi hanno evidenziato la necessità che sul committente gravi l'obbligo di pubblicazione della nota informativa a dimostrazione del rigore scientifico del sondaggio. Tale considerazione nasce dalla peculiarità del rapporto che intercorre tra committente ed istituto di ricerca; infatti, attualmente è del solo committente la decisione di rendere pubblici i dati relativi ad un sondaggio, in qualità di titolare esclusivo del diritto di divulgazione dei risultati. Si sottolinea, invece, la necessità che, con modalità analoghe a quanto previsto dalla legge n. 28/2000, vengano individuati l'obbligo del committente di pubblicare la nota informativa e quello dell'istituto di ricerca di rendere contestualmente disponibili i dati del sondaggio. Tali obblighi dovrebbero trovare applicazione in ogni tipo di ricerca e con ogni mezzo di diffusione (giornali, televisione, radio, telecomunicazioni, internet). Uno dei contributi segnala la necessità, anche nel caso di sondaggi pubblicati necessariamente in modo parziale, che sia previsto l'accesso dell'Autorità al pacchetto delle informazioni metodologiche a corredo del sondaggio nella sua integrità, al fine di evitare distorsioni e manipolazioni dei dati resi disponibili al pubblico. Si è altresì segnalata l'esigenza di pubblicazione della nota informativa anche nel caso dei cd. sondaggi di "seconda mano". SI tratta, cioè, di quelle situazioni in cui il mezzo di comunicazione di massa riporti i risultati di un sondaggio come informazione rilevata da una precedente pubblicazione o da altre fonti. q. 3) Indicazioni ed elementi che si ritiene debbano essere obbligatoriamente inseriti nella predetta nota informativa, rivolta all’utente finale. Tutti i partecipanti ritengono che la nota informativa rivolta all'utente finale debba obbligatoriamente contenere i seguenti elementi: il committente e l'acquirente; il numero delle persone interpellate e universo di riferimento; le domande rivolte; la percentuale delle persone che hanno risposta alle domande del sondaggio la data in cui è stato realizzato. Alcuni dei partecipanti hanno proposto che la nota informativa insieme al sondaggio stesso, sia pubblicata su un sito pubblico curato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o dalla Presidenza del Consiglio. La nota dovrà contenere i seguenti elementi: il soggetto che ha realizzato il sondaggio; il committente e l'acquirente; i criteri seguiti per la formazione del campione; il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; il numero delle persone interpellate e universo di riferimento le domande rivolte; la percentuale delle persone che hanno risposta alle domande del sondaggio la data in cui è stato realizzato. q. 4) Specifiche modalità di pubblicazione o diffusione della nota informativa in relazione alle varie tipologie di mezzi di comunicazione. I partecipanti hanno evidenziato, in aggiunta alle considerazioni già svolte, che la nota informativa deve essere pubblicata in un apposito riquadro, al pari di quanto avviene nell'ipotesi di applicazione della disciplina della "par condicio" prevista dalla legge n. 28/00 e dalla disciplina applicativa. Uno dei contributi contiene altresì la proposta dell'istituzione di un albo degli istituti di ricerca nell'ambito del Registro degli operatori di comunicazione. q. 5) Rapporto tra i criteri contenuti nell’emanando regolamento ed i criteri definiti dai codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni professionali maggiormente rappresentative Secondo alcuni il regolamento emanando dovrebbe contenere una normativa minimale cui i codici di autodisciplina e deontologici dovrebbero uniformarsi, al pari di come avvenuto per la disciplina della privacy ai sensi della legge n. 675/96. Secondo altri, il codice di autodisciplina redatto da ASSIRM, il Regolamento per la pubblicazione dei sondaggi e il Protocollo d'intesa ASSIRM-Ordine dei giornalisti potrebbero costituire un utile parametro di riferimento per l'emanando regolamento da parte dell'Autorità. q. 6) Osservazioni sugli specifici strumenti di vigilanza e di controllo, che consentano di garantire il rispetto dei criteri che saranno stabiliti dal regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi Uno dei partecipanti ha evidenziato la necessità di prevedere un obbligo di deposito delle note informative presso l'Autorità, che dovrà verificarne la conformità alle disposizioni del regolamento. Appare, quindi, necessario che l'Autorità predisponga un adeguato sistema sanzionatorio a garanzie del rispetto degli obblighi evidenziati. Altri ritengono necessaria la predisposizione di procedure di controllo che consentano di verificare la veridicità dei dati comunicati tramite i mezzi di comunicazione di massa (ad es. il controllo a campione sui questionari, che compatibilmente a quanto previsto dalla legge sulla privacy deve consentire di condurre al soggetto intervistato). ALLEGATO 1 Elenco dei partecipanti alla consultazione pubblica Federazione Italiana Editori e Giornali via Piemonte 64 Roma e.BisMedia SPA Via Broletto, 5 20121 Milano ASSIRM Via Larga 13 20122 Milano RAI Il Coordinamento AERANTI - CORALLO
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