Nick: `ReVaN` Oggetto: re:dimenticavo Data: 18/8/2005 13.9.5 Visite: 27
Tar e CdS. Al Tar e al CdS non era stata ritenuta raggiunta la piena prova del tardivo adempimento delle società resistenti ma solo forti indizi (sai bene come funziona quando una cosa in giudizio appare ovvia e scontata dai documenti raccolti ma "giuridicamente" manca quel quid in più per ritenere raggiunta la prova certa). - ti riporto per inciso le parole dell'avv Grassani di qke giorno fa:" Noi sosteniamo che le autocertificazioni presentate dal Pescara e dal Vicenza non dicono il vero, cioè al 30 giugno non sono stati pagati i contributi INAIL, e "noi" Napoli abbiamo le prove che questo è successo, ovvero le società menzionate prima hanno dichiarato il falso. Lo stesso Pescara ha dichiarato che ha pagato diversi giorni dopo il 30 giugno. Ma da qui l'intuizione è logica; se si dichiara che al 30 giugno tutte le carte sono in regola, perchè si dovrebbe pagare alcuni giorni dopo? Significa che al 30 giugno si è dichiarato il falso".- Siccome tuttavia non appariva "del tutto infondato" quel sospetto (a dimostrazione di quello che ti ho detto poco fa), il CdS aveva invitato la Figc ad accertare eventuali violazioni delle stesse società in fase di autocertificazioni. La Figc, cioé avrebbe dovuto verificare che Vicenza e Pescara non si fossero macchiate di dichiarazioni mendaci quando presentarono la documentazione atta ad ottenere l'iscrizione al campionato. Per questo i legali del Napoli ricorrono contro la federazione, perché non ha comunicato al Napoli alcuna iniziativa procedimentale volta a tenere in considerazione quanto considerato dall'ordinanza cautelare resa dal Consiglio di Stato ma ha convocato per il 16 agosto la riunione del Consiglio Federale per la deliberazione degli organici finalizzata alla formazione dei calendari di A, B e C. Ciò rappresenta una manifesta inosservanza di quanto disposto dal Consiglio di Stato con il provvedimento cautelare ed il Napoli ha chiesto al Consiglio di Stato di verificare la violazione della legge 1034/1971 art 21 "eccesso di potere - eccesso di potere per sviamento - violazione del giusto procedimento - carenza di istruttoria" ...vedremo che succede nel giudizio di ottemperanza... il Napoli chiede in caso di accertamento un provvedimento afflittivo (retrocessione) con conseguente ripescaggio, atteso che con la falsa autocertificazione si è arrecato un serio pregiudizio alle ragioni del Napoli stesso. "..e dimmi la verità, nun m'strunzià, olé, oilì, oilà" (cit.) |