Nick: Ulisse Oggetto: corum-never-fandang Data: 19/11/2003 18.16.5 Visite: 132
Cassazione Penale, Associazione per delinquere Cassazione Penale, sezione IV, 14 Giugno 1995, Associazione per delinquere - criteri, . 74, d.P.R. n. 309/90 , art. 73 d.P.R. cit, all'art. 416 c.p., art 73 tu/309/90, art. 15 c.p, Il delitto previsto dall'art. 74, d.P.R. n. 309/90 costituisce norma speciale rispetto all'art. 416 c.p., perchè a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere - a) vincolo tendenzialmente permanente o comunque stabile; b) indeterminatezza del programma criminoso; c) esistenza di una struttura organizzativa adeguata allo scopo - aggiunge quello specializzante della natura dei reati fine programmati, che devono essere quelli previsti dall'art. 73 d.P.R. cit. In forza del principio di specialità (art. 15 c.p.) la costituzione di un'associazione finalizzata al solo traffico di stupefacente non potrà essere punita a doppio titolo (ex art. 416 c.p. e art. 73 t.u. 309/90), mentre la costituzione di una associazione finalizzata alla commissione, sia di reati di stupefacenti che di reati diversi, potrà essere punita, oltre che dal citato art. 73, anche dall'art. 416 c.p., con riferimento a quell'ulteriore evento giuridico, lesivo del bene tutelato, ravvisabile nella costituzione di una seconda situazione di pericolo, autonomamente ravvisabile, con particolare riferimento a quegli elementi del reato associativo indicati sub b) e c) che, rientrando nella previsione di carattere generale, si sottraggono a quella speciale e, perciò, sfuggono, alla disposizione dell'art. 15 c.p. Siete stati pesati, siete stati misurati e siete stati trovati mancanti Siete stati denunciati .... Siete troppo pericolosi tutti e 3 assieme! ///U. |